Accertamento del passivo: la prima fase della procedura fallimentare.

L’accertamento del passivo è la prima fase della procedura fallimentare, procedura prediletta per far fronte ad una situazione che vede coinvolti uno o più soggetti creditori ed un soggetto fallito (ad es. una società che, a causa di una grave crisi d’impresa, dichiara il proprio fallimento). L’accertamento di cui si parla ha inizio quando il tribunale pronuncia una sentenza di fallimento.

I soggetti coinvolti nell’accertamento del passivo.

La fase ha come protagonisti:

  • Il curatore fallimentare, viene nominato con la sentenza di fallimento. Il curatore ha il compito di verificare tutti i crediti e i diritti reali presenti su ciò che è nella disponibilità del fallico.
  • I creditori, che devono chiedere di essere ammessi (depositando la domanda di ammissione al passivo fallimentare)  al riparto dei beni individuati dal curatore, entro 30 giorni prima dell’udienza di stato passivo. 

Come si svolge l’accertamento del passivo.

Abbiamo detto che tutto ha inizio con una sentenza di fallimento, con la quale viene dichiarato lo stato di fallimento di una società (o di un imprenditore) e quindi l’inizio della procedura fallimentare. Ha inizio qui l’accertamento del passivo. 

  • Il curatore ha il compito di redigere il progetto di stato passivo. Esso è un documento che contiene tutte le domande dei creditori che avanzano la pretesa di essere ammessi al riparto dei beni. 
  • Dopo aver depositato il documento si svolge l’udienza di stato passivo, a cui partecipano i creditori e il giudice delegato. Questo è il momento in cui ai creditori è data l’opportunità di argomentare davanti ad un giudice il proprio diritto a partecipare al riparto. Al termine di questa udienza il giudice accoglie, in tutto o in parte, rigetta o dichiara inammissibili le domande dei creditori pronunciando un decreto. Il termine per impugnarlo è di 30 giorni.
  • La stessa udienza è fissata in un secondo momento per le domande tardive. Si tratta delle domande di ammissione al passivo depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Evoluzione della procedura fallimentare.

Al termine dell’udienza, il giudice pronuncia un decreto esecutivo. Tale provvediemento apre la strada alle altre due fasi della procedura fallimentare:

  • liquidazione dell’attivo;
  • riparto dell’attivo.

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