Successione: un chiarimento sull’accettazione tacita dell’eredità

Quando si ha accettazione tacita dell’eredità?

Si parla di accettazione tacita dell’eredità quando i successori della persona deceduta (detta de cuius) compiono atti che esprimono inequivocabilmente la volontà di accettare l’eredità e che non possono essere compiuti se non nella qualità di erede.

La denuncia di successione è accettazione tacita?

L’individuazione di quali atti costituiscano accettazione tacita dell’eredità è solitamente compiuta dai giudici caso per caso.

Di recente si discuteva se la denuncia di successione all’Agenzia delle entrate (obbligatoria per ogni erede entro 3 mesi dalla morte del de cuius se in possesso di un bene dell’eredità, 12 mesi se non in possesso) equivalesse alla voltura (l’intestazione di un bene del de cuius a proprio nome), atto rilevante ai fini dell’accettazione tacita di eredità.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

Nell’ordinanza n. 4843, sez. II civ., del 19 febbraio 2019, La Corte Suprema ha rilevato che la trascrizione della domanda di successione non implica una richiesta di voltura dell’intestazione del bene a proprio nome.

Lasciando infatti da parte l’intenzione degli eredi , la denuncia di successione non costituisce atto che implica l’accettazione tacita dell’eredità. Si tratta in realtà di un adempimento dal contenuto e finalità per lo più fiscale. 

Per concludere 

La denuncia di successione non è sufficiente per l’accettazione tacita dell’eredità, poiché la voltura deve essere provata per iscritto e non è possibile dedurla da un adempimento fiscale. 

 

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